Per le spese documentate, sostenute negli anni 2020 e 2021, relative agli interventi, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati in zona A o B ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, spetta una detrazione dall’imposta lorda pari al 90 per cento dell’intera spesa sostenuta ed effettivamente rimasta a carico del contribuente. Resta fermo il potere dell’amministrazione, nell’ambito dell’attività di controllo, di verificare la congruità tra il costo delle spese sostenute oggetto di detrazione e il valore dei relativi interventi eseguiti.
Ferme restando le agevolazioni già previste dalla legislazione vigente in materia edilizia e di riqualificazione energetica, sono ammessi al bonus facciate esclusivamente gli interventi sulle strutture opache della facciata, su balconi o su ornamenti e fregi. La detrazione è ripartita in dieci quote annuali costanti e di pari importo nell’anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi. Occorre abilitazione dalla legislazione edilizia per il tipo di intervento eseguito e ricevuta di pagamento dell’imposta comunale dovuta.
DOCUMENTAZIONE INFLUENTE DAL PUNTO DI VISTA TERMICO E61 COD 15 AL 90% DA PRESENTARE:
Se il lavoro effettuato sulla facciata non è di sola pulitura o tinteggiatura esterna, ma influenza l’edificio dal punto di vista termico (ad esempio si realizza un cappotto termico o l’isolamento termico delle pareti opache) o interessa oltre il 10% dell'intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell'edificio, ai fini del bonus, l’intervento deve rispettare i requisiti del decreto MISE 26 giugno 2015 in funzione della tipologia e del livello di intervento (ristrutturazioni importanti di primo e secondo livello e riqualificazioni energetiche) e i valori di trasmittanza termica riportati:
Per tali interventi deve essere inviata all’ENEA la “Scheda descrittiva dell’intervento” redatta da un tecnico abilitato (ingegnere, architetto, geometra o perito iscritto al proprio albo professionale). L’invio va effettuato entro 90 giorni dalla data di fine dei lavori o di collaudo delle opere, esclusivamente attraverso il portale Ecobonus 2021. La mancata effettuazione della comunicazione non consente la fruizione del bonus (Agenzia delle Entrate, circolare n. 2/E/2020).
Come indicato nel vademecum dell’ENEA sul bonus facciate, aggiornato al 25 gennaio 2021, è necessario conservare: